I beni da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza per il prezzo base, fissato dal Giudice per l'apertura dell'incanto o a qualsiasi offerta. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando dopo una duplice pubblica annunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta. La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa aspettavano a colui che ha subito la espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
L'I.V.G. non dà alcuna garanzia per i vizi dei beni e la vendita non può essere impugnata per causa di lesioni.
La vendita si fa per contanti e, pertanto, non si accettano in pagamento assegni bancari di conto corrente.
Se il prezzo non è pagato si procede immediatamente a nuovo incanto a spese e sotto la responsabilità dello aggiudicatario inadempiente.
Ogni eventuale reclamo contro l'operato del banditore deve essere proposto, a norma dell'art. 168 delle disposizioni di attuazioni del c.p.c. con ricorso al Giudice.
Il ricorso non sospende l'operazione di vendita, salvo che il Giudice con decreto disponga la sospensione.
I beni acquistati debbono essere ritirati nelle 24 ore successive.
In caso di ritardo compete all'I.V.G. Euro 1,50 al giorno per ogni collo ed eventuali spese di trasporto in altri locali.